Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 8 — Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo

Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5. Il finanziamento per l'acquisto dell'area e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorita' di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art8 · fonte su Normattiva