Nell'art. 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: "da approvare con decreto" e' sostituita con la seguente: "da assoggettare all'approvazione". Al personale contemplato nell'art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalita' e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 22 marzo 1960
