Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attivita' ed in quiescenza il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonche' alle categorie di personale indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Testo vigente dal 22 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;185~art6 · fonte su Normattiva