Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
Art. 2 — Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito
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All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale";
- b)al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti".
Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010
