Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali

Art. 3 — Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali

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All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti: "a) un'eta' non superiore a 41 anni;

  • b)conseguito il diploma di laurea specialistica". All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "nel numero massimo di cinque posti" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di dieci posti".

Testo in vigore dal 16 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-12-02;299~art3 · fonte su Normattiva