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Sono elevati di 150 volte: i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio, decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 26 maggio 1967 al 23 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;309~art1 · fonte su Normattiva