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Sono elevati di 150 volte: i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio, decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 325

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La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309".

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;309~art1 · fonte su Normattiva