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Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nello articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.
Testo in vigore dal 26 maggio 1967 al 23 aprile 1968
