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Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nello articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 325

1

La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309".

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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Rinviano a questo articolo

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