I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe se non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio nelle cancellerie delle preture per le quali le piante organiche prevedono in cancelliere dirigente con qualifica non superiore a quella di cancelliere capo di terza classe.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;249~art2 · fonte del testo