Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare
Art. 2
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Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneita' al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle pubbliche strutture mediche e sanitarie.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1977 al 9 ottobre 2010
