Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nel primo comma dell'art. 14, la lettera d), aggiuntavi con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, e' sostituita dalla seguente:
tolto: «d) magistrati dell'Ordine amministrativo, che ne facciano domanda».
tolto: Nello stesso comma e' aggiunta la seguente lettera:
tolto: «e) funzionari di gruppo A, laureati in giurisprudenza, delle Amministrazioni militari dello Stato, rivestenti grado gerarchico non inferiore all'ottavo, che ne facciano domanda».
tolto: Dopo il secondo comma dell'art. 14 e' aggiunto il seguente:
tolto: «Il sopraggiunto passaggio, anche a seguito di concorso, dei suindicati magistrati, funzionari, professori e cancellieri nei ruoli dei personali civili di altre Amministrazioni dello Stato non costituisce causa di impedimento all'applicazione nei loro confronti delle presenti disposizioni».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art2 · fonte del testo