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I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-11-22;890~art3 · fonte del testo