Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il grado militare da attribuire alle persone indicate nell'articolo precedente non puo' essere superiore al corrispondente grado gerarchico da esse rivestito nei ruoli dei magistrati, dei professori universitari o degli avvocati dello Stato. «Agli ufficiali del ruolo ausiliario vengono applicate le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli ufficiali del ruolo ordinario che sono funzionari in attivita' di servizio della Giustizia militare. Tuttavia l'autorita' militare ha facolta' di ricollocarli in congedo anche prima dello scioglimento del ruolo di cui al seguente art. 16».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art3 · fonte del testo