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Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali in servizio permanente, i sergenti e i militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio militare, anche se non hanno raggiunto l'eta' di 25 anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447. La disposizione del precedente comma non si applica agli allievi delle Accademie militari che non hanno completato i corsi di Accademia, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove sia prescritto.
Testo in vigore dal 24 agosto 1977 al 2 marzo 2000
