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Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza puo' contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'eta' di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.
Testo in vigore dal 2 marzo 2000 al 22 dicembre 2008
