Art. 12 — Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore
L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti: "Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava. Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".
Testo vigente dal 15 ottobre 1986
