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L'uso della denominazione "acquavite" e delle altre denominazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 7 puo' essere consentito per i prodotti importati purche' tali prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. Il riconoscimento di tali requisiti avviene con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con i Ministri per le finanze, per la sanita' e per il commercio con l'estero.
Testo in vigore dal 8 giugno 1976 al 6 settembre 1980
