Al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono aggiunte le seguenti parole: "oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non puo' superare il 3 per cento".
Testo vigente dal 8 giugno 1976
