All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benche' privi di autorizzazione governativa".

Testo vigente dal 13 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;123~art1 · fonte del testo