Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. 248 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni. Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera c) dell'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della, spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e' aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potra' essere inferiore a lire 200 milioni, e, per l'esercizio 1964-65, non potra' essere inferiore a lire 150 milioni. Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, previa intesa con il Ministro per il tesoro. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale e' stato modificato con l'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-07-02;677~art1 · fonte del testo