Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1954 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualita' di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici del registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualita' della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette. Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualita' e classe, la facolta' di ricorso e di rettifica e' ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-20;1044~art2 · fonte del testo