Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/1974

    Questione infondata
    26 giugno 1974

    L'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che detta disposizione per l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici acquistati mortis causa ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, fa opportuna distinzione tra fondi, già censiti a nuovo catasto alla data di riferimento 1 luglio 1946-31 marzo 1947, il cui valore - già congruamente determinato in sede di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143 - va semplicemente aggiornato con il coefficiente monetario di rivalutazione stabilito ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi, passati a nuovo catasto in epoca successiva alla citata data di riferimento, il cui valore - non potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o incompletezza dei dati di superficie e classamento - prima di essere rivalutato con il coefficiente annuale di aggiornamento, dev'essere anzitutto perequato mediante l'applicazione di nuovi coefficienti che vengono direttamente stabiliti una tantum e con riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946 - 31 marzo 1947 dalla Commissione censuaria centrale (comma secondo).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione

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  • Sentenza n. 48/1961

    Questione infondata
    11 luglio 1961

    Il potere conferito al Ministro per le finanze dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, ha carattere meramente amministrativo, per cui non trovano applicazione nella specie, ai fini del sindacato di legittimità costituzionale della norma impugnata, le norme sulla delegazione legislativa. Cfr.: 30/1957 C, 47/1957 B, 50/1960.

    Art. 76 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1954 al 22 dicembre 2008. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sara' determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze. Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvedera' direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto. Restano terme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti dei regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-20;1044~art1 · fonte del testo