La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore. ((Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136)).

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 17 aprile 1958. 61 parole aggiunte.

… con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore. aggiunto: Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 metri, nonche' quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art1 · fonte del testo