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[1]La lettera b) del secondo comma dell'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e' abrogata e sostituita dalla seguente:

[2]«b) il Ministro, il Sottosegretario di Stato, nonche' il segretario generale od il capo di Gabinetto. Pero' il numero complessivo degli ufficiali che potranno essere collocati fuori quadro organico per effetto di questa disposizione non dovra' in nessun caso essere maggiore di due».

Testo in vigore dal 28 aprile 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-09;369~art1 · fonte del testo