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[1]L'art. 2. del citato Regio decreto-legge e' modificato come segue:
[2]«L'organico degli specialisti tecnici e' il seguente: Grado 6° Chimici e fisici capi... N. 2 » 7° » » superiori. » 5 » 8° » »..... » 7 » 9° » » aggiunti. » 10 ----- N. 24 (a) -----
[3]---------- (a) Di cui due possono essere riservati ai laureati in fisica.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
