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[1]L'art. 2. del citato Regio decreto-legge e' modificato come segue:

[2]«L'organico degli specialisti tecnici e' il seguente: Grado 6° Chimici e fisici capi... N. 2 » 7° » » superiori. » 5 » 8° » »..... » 7 » 9° » » aggiunti. » 10 ----- N. 24 (a) -----

[3]---------- (a) Di cui due possono essere riservati ai laureati in fisica.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1647~art2 · fonte del testo