Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. 46 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente «Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare» e' modificato come segue: «Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:
tolto: a) Specialisti tecnici (gruppo A);
tolto: b) Capitecnici chimici (gruppo B)».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1647~art1 · fonte del testo