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[1]Agli articoli 7 (3° comma), 9 e 10 all'espressione «personale dei chimici» e' sostituita la seguente: «personale tecnico per il servizio chimico militare».

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Gazzera - Jung

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1647~art4 · fonte del testo