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[1]Agli articoli 7 (3° comma), 9 e 10 all'espressione «personale dei chimici» e' sostituita la seguente: «personale tecnico per il servizio chimico militare».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Gazzera - Jung
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
