Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' sostituito dal seguente: "La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;317~art1 · fonte del testo