Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 13 — Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'articolo 11. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art13 · fonte su Normattiva