Art. unico
La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1463, n. 1463, e' sostituita dalla seguente: "a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".
Testo vigente dal 11 aprile 1961
