((Al personale che otterra' l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sara' riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianita' corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purche' la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sara' valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1954, n. 815

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La L. 6 agosto 1954, n. 815 ha disposto (con l'art. 3) che "La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui e' integrativa".

Testo vigente dal 24 settembre 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1952 al 24 settembre 1954. 2 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Al personale che otterra' l'inquadramento tolto: nei aggiunto: dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sara' riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianita' corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole aggiunto: elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purche' la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sara' valutatoaggiunto: , secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi tolto: sull'istruzione aggiunto: sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1954, n. 815

    La L. 6 agosto 1954, n. 815 ha disposto (con l'art. 3) che "La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui e' integrativa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art13 · fonte del testo