La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e' cosi' sostituita: "a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".

Testo vigente dal 9 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;815~art1 · fonte del testo