Art. 11 — Disposizioni transitorie
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per i ciechi di cui all'annessa tabella, sara' inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purche' in possesso dei seguenti requisiti: ((a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto")).
- b)essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma. Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione. Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia la abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma, dovra' fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potra' anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 1954, n. 815
1La L. 6 agosto 1954, n. 815 ha disposto (con l'art. 3) che "La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui e' integrativa".
Testo vigente dal 26 aprile 1961
