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Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, e' concessa la riliquidazione prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, coi successivi miglioramenti, sulla totalita' del servizio prestato e con la decorrenza stabilita dall'art. 25 della stessa legge.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-12-22;3595~art1 · fonte del testo