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[1]La spesa per il personale di ruolo della Corte dei conti e' aumentata di L. 320,000.

[2]Tale aumento, fino alla concorrenza di L. 120,000, avra' effetto dal 1° luglio 1905, e stara' a carico dell'azienda ferroviaria di Stato, in rimborso delle spese per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti istituito con l'art. 13 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

[3]La restante somma del detto aumento stara' a carico del bilancio dello Stato, salvo le congrue rivalse verso le aziende sulle quali la Corte dei conti esercita il suo ufficio di riscontro.

Testo in vigore dal 17 luglio 1905 al 15 aprile 1948

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urn:nir:stato:legge:1905-07-09;361~art2 · fonte del testo