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[1]La spesa per il personale di ruolo della Corte dei conti e' aumentata di L. 320,000.
[3]La restante somma del detto aumento stara' a carico del bilancio dello Stato, salvo le congrue rivalse verso le aziende sulle quali la Corte dei conti esercita il suo ufficio di riscontro.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 186
1Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 186 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le Ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 120.000 dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361, e' elevato a L. 6.000.000".
L. 23 ottobre 1948, n. 1255
2La L. 23 ottobre 1948, n. 1255 nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 186, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a L. 7.000.000".
Testo in vigore dal 15 novembre 1948 al 15 novembre 1949
