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Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente art. 1, le attivita' e le passivita', i diritti, gli obblighi e le funzioni gia' attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'art. 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66. La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino viene cosi' sostituita: "Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale".
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
