Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;639~art6 · fonte del testo