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A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma ai termini degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attivita', che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino. Il finanziamento dell'Ente per gli altri compiti di cui alla presente legge verra' tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66. Alla chiusura ed al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
