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Il Governo della Repubblica e' incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attivita' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'art. 1 di tale decreto Presidenziale, per includervi, in tutto ed in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991. Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'art. 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e nel decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;639~art5 · fonte del testo