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Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
