Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e' sostituito dal seguente: "Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".

Testo vigente dal 20 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1510~art1 · fonte del testo