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L'articolo 164 del Codice penale (Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena) e' sostituito dal seguente: "La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa:
- 1)a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se e' intervenuta riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;
- 2)allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa. La sospensione condizionale della, pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata gia' ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice puo', nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilita' di adempiervi".
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 16 dicembre 2010
