Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 175 del Codice penale (Non menzione della condanna nel certificato del casellario) e' sostituito dal seguente: "Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-24;191~art2 · fonte del testo