Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 175 del Codice penale (Non menzione della condanna nel certificato del casellario) e' sostituito dal seguente: "Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente e' revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 16 dicembre 2010
