Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' sostituito dal seguente: "L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
Testo vigente dal 17 novembre 1965
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' sostituito dal seguente: "L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".
Testo vigente dal 17 novembre 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-10-31;1243~art2 · fonte del testo