L'osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art16 · fonte su Normattiva