Art. 9 — L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.
Testo vigente dal 2 dicembre 1965
