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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 (gia' sostituito con l'art. 3 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262) e' aggiunto il seguente comma:
[8]«Qualora il sinistro derivi da collisione o comunque sia in relazione con la manovra di una nave della marina militare, il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per la marina, provvedera', con suo decreto, a sostituire, con altri ufficiali di grado superiore, i membri, di cui ai numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 4 del presente decreto, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1928 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Ciano - Federzoni - Mosconi - Rocco.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
