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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]All'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 (gia' sostituito con l'art. 3 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262) e' aggiunto il seguente comma:

[8]«Qualora il sinistro derivi da collisione o comunque sia in relazione con la manovra di una nave della marina militare, il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per la marina, provvedera', con suo decreto, a sostituire, con altri ufficiali di grado superiore, i membri, di cui ai numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 4 del presente decreto, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1928 - Anno VII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Ciano - Federzoni - Mosconi - Rocco.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-02;2833~art1 · fonte del testo